BONUS FACCIATE. IL CREDITO DI IMPOSTA SI GENERA, PER I PRIVATI, SE IL PAGAMENTO AVVIENE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2021 A PRESCINDERE DALLA FINE DEI LAVORI A PATTO CHE GLI STESSI SIANO COMPLETATI.

La risposta del MEF, sentita l’Agenzia delle Entrate, all’interrogazione parlamentare 17 novembre 2021 n. 05-07055 conferma implicitamente che, relativamente agli interventi sui quali può trovare applicazione il bonus facciate, spettante nella misura del 90% solo per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021 (dopo tale data, l’agevolazione dovrebbe essere prorogata, ma con una percentuale di detrazione inferiore), il fornitore e il committente, che non sostiene le spese nell’esercizio di impresa, possono accordarsi per l’emissione della fattura con sconto sul corrispettivo del 90% e pagamento della parte non coperta da sconto entro il 31 dicembre 2021 anche se, al momento dell’emissione della fattura “scontata” e del relativo pagamento “ridotto”, i lavori, corrispondenti ai corrispettivi fatturati al lordo dello sconto applicato, non risultano essere stati ancora effettuati.

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